Art. 6.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria e sono altresì esenti dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il perseguimento dei loro fini istituzionali:

          a) l'Ente zona industriale di Trieste (EZIT);

          b) i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone;

          c) il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.